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Per Aspera Ad Veritatem n.3
I reati di usura nell'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza

Rosario Apolito e Fabrizio Carrarini (in "Rivista della Guardia di Finanza", n. 5 - 1995, pp. 1289-1312)





Forniti brevissimi cenni sull'evoluzione del reato di usura, caratterizzatosi negli anni più recenti come forma di attività criminale spesso legata al riciclaggio e all'estorsione, si analizza puntualmente la legislazione attualmente vigente in tale materia, con riferimento specifico all'usura c.d. pecuniaria, alla mediazione usuraria e all'usura impropria. Viene, inoltre, esaminato il disegno di legge 987/S che, pur nato dalla necessità urgente di combattere il fenomeno dell'usura ormai dilagante nell'ambito del crimine organizzato con una rivisitazione della disciplina già esistente, è ancora all'esame della Commissione Giustizia del Senato.
Tale disegno di legge, finalizzato alla razionalizzazione della materia ai fini di un'incisiva azione di contrasto a quella che è divenuta ormai una vera piaga sociale, è composto da sei articoli e, superando la distinzione tra i reati di usura (art. 644 c.p.) e di usura impropria (art. 644-bis c.p.), prevede un'unica figura di reato, caratterizzata dall'elemento dell'approfittamento, da parte di chi compie tale reato, della "condizione di difficoltà economica o finanziaria" della vittima.
Tale condizione viene ritenuta, rispetto allo stato di bisogno, un concetto molto più generico e contemporaneamente più esteso, tale da permettere di ampliare "la configurabilità del reato a tutta una gamma di situazioni concrete che nell'attuale dicotomia degli artt. 644 e 644-bis c.p. rischierebbero di sfuggire all'intervento di tutela della legge penale".
Si pone, inoltre, l'attenzione sul quarto comma che prevede sei circostanze aggravanti la cui presenza aumenta da un terzo alla metà le pene da infliggere ai colpevoli di delitto di usura pecuniaria e di mediazione usuraria. Tra queste viene ritenuta meritevole di particolare menzione la terza ipotesi, cioè la circostanza che vede gli interessi o i profitti usurari superiori a otto volte il tasso di sconto della Banca d'Italia, perché proprio su di essa si incentra la polemica circa "l'opportunità di introdurre, nel nostro ordinamento giuridico, un criterio rigido e predeterminato della definizione del tasso usurario", riguardo al quale il legislatore, a parere degli estensori dell'articolo, ha inteso individuare "un criterio legale di riferimento, una soglia minima per l'ipotesi di usura aggravata e al tempo stesso massima per il delitto c.d. base".



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